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Circolare 1843

CIRC.N. 1843 – CASO DI STUDENTE / STUDENTESSA DEL PRIMO ANNO CON VOTO DI CONDOTTA PARI A 6

CASO DI STUDENTE / STUDENTESSA DEL PRIMO ANNO CON VOTO DI CONDOTTA PARI A 6

Utente PARH02000A-psc

da Parh02000a-psc

Docente

Alla componente studentesca 

Al corpo docente

Al personale ATA 

Al team collaboratore del D.S.

Alle famiglie, tutor e istituti tutelari

Alla DSGA

Al sito

 

Oggetto: caso di studente/studentessa del primo anno con voto di condotta pari a 6

 

Il DPR 135 del 2025, comma 4, 2-ter. dice: “Fermo restando quanto previsto all’articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell’elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l’esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.» 

Nel caso specifico del I anno, in assenza di uno specifico regolamento applicativo, il Cdc procederà come segue:

  • “sospensione del giudizio” per le studentesse e gli studenti che riportano voto di comportamento pari a 6/10 si applica con riferimento specifico alla valutazione del comportamento (con assegnazione dell’elaborato critico e conseguenze della sua mancata o insufficiente presentazione).

 

Contemporaneamente, la previsione di sospensione del giudizio per voto di comportamento pari a 6/10 prevista dal DPR citato si applica specificamente alla valutazione del comportamento: il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, deve sospendere il giudizio in relazione alla valutazione del comportamento, assegnare l’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale (indicando modalità, criteri e termine di presentazione) e integrare lo scrutinio una volta valutato l’elaborato. La mancata presentazione dell’elaborato entro la scadenza fissata per l’integrazione, o la valutazione non sufficiente dello stesso, comportano la revisione del PFI anche in Cittadinanza e Costituzione.

Quindi nel verbale di scrutinio finale il Consiglio di classe deve indicare:

 “Il Consiglio di classe, preso atto del voto di comportamento pari a 6/10, sospende il giudizio in ordine alla valutazione del comportamento e assegna alla/o studente/studentessa lo svolgimento di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da presentare entro 31/08/2026 , ai sensi del DPR 135/2025, comma 4, 2 ter; il mancato adempimento ovvero l’esito non positivo comporterà la revisione del PFI anche in Cittadinanza e Costituzione. Per le carenze riscontrate nelle discipline, la/ lo studente/studentessa è ammessa/o alla classe successiva con revisione del P.F.I. che prevede le seguenti misure di recupero: [elenco attività, tempi e modalità di verifica].” 

Infine, si ritiene necessario specificare nella comunicazione alle famiglie modalità, scadenze e conseguenze in modo chiaro e in forma scritta. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vito Pecoraro

(Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.Lgs. 39/93)

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